Zone in cui vige il divieto di utilizzare munizionamento a pallini di piombo RegioneLegge n. 70 del 04/09/1996 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio
(B.U. 25 settembre 1996, n. 39 - Suppl. ord.)
Essendo il Parco Fluviale del Po un Sistema di Aree Protette, nella Zona di salvaguardia l'attività venatoria è consentita, mentre non lo è all'interno delle Riserve Naturali e delle Aree attrezzate i cui confini sono segnalati da tabelle di colore verde.
L'attività venatoria, come nel resto del Piemonte, è regolata dalla Legge n.157 del 11 febbraio 1992 e dalla Legge Regionale n.70 del 4 settembre 1996 . All'interno del territorio del Parco la vigilanza sul rispetto delle norme è affidata ai Guardiaparco. Essi sono Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria, quindi accertano le infrazioni alle leggi sulla caccia, eseguono controlli di routine sulle licenze, sui tesserini regionali, sulla selvaggina abbattuta, sulle armi utilizzate. Possono procedere al sequestro amministrativo e penale delle armi e della selvaggina abbattuta irregolarmente. Se e quando necessario, possono intervenire anche al di fuori del proprio territorio di competenza, anche a supporto e in collaborazione con altri Organi di Vigilanza. Le violazioni che il personale di vigilanza del Parco riscontra con maggiore frequenza sono di carattere amministrativo. Si accertano però anche illeciti di natura penale: dalla caccia a specie non consentite, all'uso di richiami acustici elettromagnetici, alla caccia in zone di divieto… Qui di seguito sono citate alcune delle problematiche venatorie più frequenti nel Parco.
Divieto di caccia nelle Riserve Naturali e nelle Aree Attrezzate La mancanza fortuita o accidentale di tabelle verdi in alcuni tratti di confine di Riserve Naturali o Aree Attrezzate (in cui la caccia è vietata) non giustifica il cacciatore che si introduca al loro interno, in quanto è richiesta dalla legge una precisa conoscenza del territorio. La cartografia è disponibile presso le Sedi del Parco, gli uffici degli Ambiti Territoriali di Caccia o delle Province.
Caccia oltre l'orario di chiusura I il calendario venatorio prevede l'ora di inizio e termine della giornata venatoria e il rispetto di tali orari deve essere puntuale. La caccia fuori orario rappresenta innanzitutto un prelievo non regolare delle specie cacciabili, in particolare dell'unico anatide cacciabile in Piemonte, il Germano reale; può tradursi, però, anche nell'abbattimento di specie protette e quindi in un illecito penale: le scarse condizioni di visibilità non consentono di riconoscere con certezza le specie e risulta così impossibile distinguere un Germano da una Canapiglia o da un Fischione.
Compilazione del Tesserino Regionale
C
contrariamente a quanto ritenuto da molti cacciatori, il capo deve essere segnato sul Tesserino immediatamente dopo l'abbattimento. E' anche necessario annotare la giornata, mediante la perforazione dell'apposito spazio, all'inizio dell'esercizio venatorio: tale obbligo non riguarda soltanto gli Ambiti Territoriali di Caccia, ma anche le Aziende Agri-turistico Venatorie (A.A.T.V.) e quelle Faunistico-Venatorie (A.F.V.).
Il principio da rispettare è infatti comune: nonostante nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V. sia possibile andare a caccia anche il lunedì e il giovedì, è in ogni caso 3 il numero massimo di giornate consentite alla settimana.
Distanza degli appostamenti da zone di divieto di caccia
è richiesto che l'appostamento temporaneo sia effettuato ad almeno 200 metri da qualunque zona di divieto di caccia: Riserve Naturali, Oasi di protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura. Si ribadisce che gli appostamenti in Piemonte sono temporanei, cioè di durata non superiore a una giornata, al termine della quale, in caso di utilizzo di capanni costruiti o smontabili,questi devono essere smantellati completamente.
Allenamento dei cani da caccia l'allenamento dei cani può essere effettuato nell'Ambito Territoriale di Caccia di ammissione sui terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, mantenendo una distanza di almeno 100 m dalle zone in cui è vietata la caccia. La custodia dei cani è di fondamentale importanza. La responsabilità è del conduttore dei cani.
Tatuaggio del cane durante il servizio di vigilanza venatoria, un controllo di routine da parte del personale del Parco è la verifica del tatuaggio; nel caso in cui non sia leggibile o il cane sia dotato di microchip, si richiede una copia del certificato che attesta il codice identificativo.
Sarebbe buona pratica, comunque, portare una copia di tale certificato insieme agli altri documenti di caccia. Il codice di identificazione permette di risalire al proprietario in caso di smarrimento o di abbandono ed è lo strumento primario per la prevenzione del randagismo.
Recupero dei bossoli il recupero dei bossoli delle cartucce è previsto dalla legge come un obbligo per il cacciatore e l'inosservanza comporta una sanzione amministrativa.
E' in assoluto l'illecito più frequente: la preoccupazione di non lasciare rifiuti come traccia del proprio passaggio dovrebbe essere un comportamento spontaneo di rispetto e civiltà.
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