La Legge n.157/1992 e la Legge Regionale n.70 del 4 settembre 1996 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) provvedono, come si desume dal titolo, a tutelare le specie di mammiferi e uccelli selvatici che popolano tutto il nostro territorio regionale.
La Legge Regionale n.32 del 2 novembre 1982 invece detta norme che tutelano alcune specie appartenenti alla cosiddetta fauna minore. Ogni trasgressione prevede una sanzione pecuniaria amministrativa specifica. Ne discende quindi che anche in tutto il territorio del Parco:
E' vietato catturare e uccidere anfibi adulti e loro uova (rane, rospi, salamandre, tritoni). Nel caso dei rospi sono proibiti anche il trasporto ed il commercio.
È consentito catturare rane fino a 20 esemplari (nelle zone di risaia fino a 100 esemplari) al giorno solamente dal 1° luglio al 30 novembre, dall'alba al tramonto, mai facendo uso di guadini o reti.
È consentito catturare lumache fino a 24 esemplari al giorno solamente dal 1° settembre al 31 ottobre, dall'alba al tramonto, mai facendo uso di guadini o reti.
sono vietati la cattura, il trasporto, la detenzione, il commercio e la vendita dei gamberi d'acqua dolce.
Nelle Riserve Naturali e nelle Aree Attrezzate (riconoscibili dalle tabelle verdi), oltre ad essere vietata la caccia, è vietata genericamente l'alterazione o la modificazione delle condizioni naturali di vita degli animali selvatici, compreso ovviamente anche il loro disturbo.
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